E’ possibile inoltrare alla Compagnia un formale reclamo presso:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. funzione Customer Advocacy – reclami e assistenza specialistica clienti

  • scrivendo all’indirizzo: Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia
  • via fax al numero +39 02 5181 5353
  • via posta elettronica all’indirizzo: reclami@unipolsai.it

NOTA BENE:
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza o dell’Investitore-Contraente in caso di prodotti finanziari-assicurativi.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari, nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Se l’esito del reclamo non è stato soddisfacente, o non è stato dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi a:

IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma
Telefono +39 06 42133

per questioni attinenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta).

I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
  • copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

A tal fine è possibile utilizzare l’apposito modello di presentazione dei reclami collegandosi al sito IVASS.

Relativamente a prodotti finanziari assicurativi Vita, quali Unit e Index Linked od operazioni di Capitalizzazione,

per questioni attinenti alla trasparenza informativa, nonché al comportamento dei soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli sopra indicati) e al comportamento della Compagnia in caso di vendita diretta, il reclamo dovrà essere inviato a:

CONSOB (www.consob.it)
Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma (RM) Italia
Telefono +39 06 84771
oppure
Via Broletto 7 – 20121 Milano (MI) Italia
Telefono +39 02 724201

corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla società.

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Per ulteriori questioni: alle autorità competenti.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

  • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  • procedura dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB ai sensi della Delibera n. 19602/2016 e del Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179 per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società (prodotti finanziari-assicurativi). L’ACF conosce delle controversie (di importo non superiore a 500.000,000 euro) tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di cui all’articolo 131 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob istitutivo dell’Arbitro, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto