E’ possibile inoltrare alla Compagnia un formale reclamo presso:

Unipol Assicurazioni S.p.A. funzione Customer Advocacy – reclami e assistenza specialistica clienti

  • scrivendo all’indirizzo: Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia
  • via fax al numero +39 02 5181 5353
  • via posta elettronica all’indirizzo: reclami@unipol.it

NOTA BENE:
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza o dell’Investitore-Contraente in caso di prodotti finanziari-assicurativi.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari, nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Se l’esito del reclamo non è stato soddisfacente, o non è stato dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi a:

IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21 – 00187 Roma
Telefono: +39 06 42133
Fax: 06.42.133.206
PEC: ivass@pec.ivass.it

per questioni attinenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta).

I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
  • copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

A tal fine è possibile utilizzare l’apposito modello di presentazione dei reclami collegandosi al sito IVASS.

Relativamente a prodotti finanziari assicurativi Vita, quali Unit e Index Linked od operazioni di Capitalizzazione,

per questioni attinenti alla trasparenza informativa, nonché al comportamento dei soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli sopra indicati) e al comportamento della Compagnia in caso di vendita diretta, il reclamo dovrà essere inviato a:

CONSOB (www.consob.it)
Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma (RM) Italia
Telefono: +39 06 84771
oppure
Via Broletto 7 – 20121 Milano (MI) Italia
Telefono: +39 02 724201
Fax: 06.8416703
PEC: consob@pec.consob.it

corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla società.

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Per ulteriori questioni: alle autorità competenti.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

Il procedimento della Mediazione introdotto dal Decreto Legislativo n. 28 /2010, e disciplinato da successive modifiche normative (tra cui la Legge 9/8/2013, n. 98) si considera quella “attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010).

Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, ovvero negli altri casi in cui sia condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile.

CHI DEVE ATTIVARLA

Contraenti, Assicurati, Aventi diritto o Beneficiari: per controversie relative a contratti assicurativi o finanziari.

Danneggiati: per controversie relative ai danni derivanti dalla responsabilità medica e sanitaria.

Le parti dovranno essere assistite da un avvocato durante le sessioni di mediazione e ed è prevista la partecipazione personale delle parti alle stesse.

CHI PUÒ ATTIVARLA

Danneggiati: per controversie relative ai danni derivanti da altre tipologie di responsabilità (es. rc. Auto, natanti, professionale).

QUANDO E COME SI ATTIVA

La domanda di mediazione si presenta, tramite un avvocato di fiducia, con un'istanza innanzi all’Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/
Il procedimento, quando obbligatorio, si deve attivare prima di intraprendere un giudizio civile.

COME FUNZIONA

La domanda di mediazione deve essere presentata alla sede legale dell’Organismo e, previa designazione di un mediatore, viene fissato un incontro preliminare, finalizzato ad informare le parti della funzione e delle modalità di svolgimento della procedura e per verificare l’effettiva possibilità di un accordo.

Nel caso in cui al primo incontro emerga l’impossibilità di un accordo, nessun compenso è dovuto all’Organismo di mediazione.

La conclusione del primo incontro senza accordo è sufficiente per avverare la condizione di procedibilità dell’azione.
Nel caso la mediazione sfoci in un accordo lo stesso potrà avere valore di titolo esecutivo.

DURATA

Il procedimento ha una durata massima di tre mesi.

Secondo il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162), la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.

Fine del procedimento è la composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti - assistite dai rispettivi difensori - di un accordo detto convenzione di negoziazione.

Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovvero sia condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile.

Invece è facoltativa per ogni altra controversia in materia di risarcimenti o di contratti assicurativi o finanziari.

CHI DEVE ATTIVARLA

Danneggiati a seguito di un sinistro da circolazione di veicoli a motore o natanti.
Le parti dovranno essere assistite da uno o più avvocati.

CHI PUÒ ATTIVARLA

Contraenti, Assicurati, Aventi diritto o Beneficiari: per controversie relative a contratti assicurativi o finanziari.
Danneggiati: per controversie relative ai danni derivanti da altre tipologie di responsabilità (es. medica, professionale).

QUANDO E COME SI ATTIVA

Viene formulato un invito alla controparte (la Compagnia).
Il procedimento, quando obbligatorio, si deve attivare prima di intraprendere un giudizio civile.

COME FUNZIONA

L’invito deve essere formulato per iscritto e la controparte dovrà rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, indicando se aderirà o meno.

DURATA

Non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.

Introduzione

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito ACF), istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte nell’ambito di prestazioni di servizi di investimento, per controversie relative al comportamento degli Intermediari in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività di intermediazione, nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n.524/2013.

Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.

L’ACF conosce delle controversie di importo non superiore a 500.000,00 euro.

CHI PUÒ ATTIVARLA

È possibile presentare ricorso all’ACF da parte degli investitori al dettaglio, diversi dagli investitori professionali e dalle Controparti qualificate (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 58/1998 “Testo Unico della Finanza”).

QUANDO E COME SI ATTIVA

Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob dell’Arbitro, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, quando non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia al quale la stessa abbia fornito espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni all’Investitore.
Il reclamo deve avere ad oggetto i fatti che poi saranno alla base del ricorso all’ACF.

Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.

Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

COME FUNZIONA E DURATA

L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per il ricorrente e sono previsti termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Per maggiori dettagli in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia al sito web dell’ACF www.acf.consob.it.